LG
MD
SM
XS
Hai cercato:

Pagare l'imposta di pubblicità?

E’ tenuto al pagamento dell’imposta colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E’ altresì obbligato in solido colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

L’imposta è in autotassazione, ovvero il cittadino/contribuente dovrebbe autonomamente versare l’importo dovuto; tuttavia, l’Ufficio pubblicità del concessionario ABACO è sempre a disposizione per il conteggio corretto dell’imposta da versare.

Il pagamento della pubblicità temporanea va effettuato prima di esporre il mezzo pubblicitario.

Il pagamento dell’imposta permanente equivale a conferma della posizione in carico. Qualora nel corso dell’annualità precedente siano intervenute delle modifiche agli elementi dichiarati, che comportino una riduzione dell’Imposta dovuta o siano stati eliminati dei mezzi pubblicitari, il contribuente deve darne comunicazione in forma scritta entro la scadenza del 31 gennaio; in caso contrario, rimane dovuto interamente il pagamento dell’imposta anche per il nuovo anno.

Se il contribuente non ha effettuato il pagamento dell’imposta entro la scadenza prevista, può rimediare provvedendo spontaneamente attraverso lo strumento del ravvedimento operoso, che gli impone di versare, contestualmente all’imposta dovuta, gli interessi legali maturati alla data di pagamento, più una sanzione di ritardato pagamento.

E’ prevista una riduzione del 50% dell’imposta nei seguenti casi:

  • Pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  • Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici o religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  • Pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbiano scopo di lucro. In ogni caso, la riduzione viene concessa in assenza di sponsor, marchi o loghi non attinenti all’attività del richiedente.

Sono altresì previste alcune esenzioni dell’imposta nei seguenti casi:

  • Pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari (ad eccezione delle insegne) esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alle attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  • Avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  • Pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

  • Pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

  • Pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

  • Pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93;

  • Pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;

  • Insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;

  • Insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, purché le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

  • Insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, anche in caso di pluralità di insegne;

  • Veicoli di proprietà dell’impresa che effettuano pubblicità per proprio conto sono esenti dal pagamento dell’imposta se riportano al massimo due scritte, ciascuna di superficie non superiore a mezzo metro quadrato, con la sola indicazione della ragione sociale, dell’eventuale marchio identificativo e dell’indirizzo. Nell’indirizzo si intendono compresi anche numeri di telefono, indirizzi email ed eventuale sito web. Nella medesima esenzione possono rientrare anche gli automezzi di proprietà di agenti e mandatari dell’impresa pubblicizzata, purché lavorino in esclusiva per l’impresa stessa. Non ci sono limiti dimensionali né di quantità per l’esenzione, se l’impresa - che si pubblicizza sull’automezzo di sua proprietà - effettua l’attività di autotrasporto e purché le scritte abbiano le caratteristiche di cui sopra (in caso contrario, devono pagare comunque l’imposta). Più precisamente, tale esenzione si applica solo al cosiddetto vettore che, in quanto tale, nell’espletamento del contratto di trasporto, svolge la sua attività per conto proprio oppure per conto terzi, come sub-vettore; non si rivolge, invece, all’impresa di produzione che effettua il trasporto della merce prodotta come attività strumentale.