Il regolamento postale, dopo la consegna del plico a persona diversa dal destinatario, non impone alcun ulteriore adempimento.
I giudici delle leggi sono stati chiamati a pronunciarsi sul presunto conflitto con gli articoli 3, 23 e 24 della Costituzione italiana. Vi sarebbe una “sostanziale elusione dell’obbligo di notifica”, là dove si eleva a forma di notificazione una mera comunicazione, là dove si muove da una presunzione semplice di conoscibilità per parificarla ad una presunzione iuris et de iure di conoscenza; non sarebbe garantita la conoscenza legale di atti idonei a incidere sulla sfera patrimoniale del destinatario, creando un’irragionevole lesione del diritto di difesa e quindi una lesione del contraddittorio quale esplicazione della possibilità effettiva di agire e contrastare nel processo.
I giudici della Consulta hanno ritenuto costituzionalmente compatibili le norme sulla notifica diretta, ribadendo che garantiscono un sufficiente livello di conoscibilità.
La Corte ha richiamato nella motivazione i consolidati princìpi secondo cui il regime differenziato della Riscossione Coattiva delle imposte risponde all’esigenza di rilievo costituzionale di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica. La disponibilità per il notificante di un sistema meno garantista di notificazione, non arriverebbe a compromettere il diritto di difesa del contribuente. Nelle fattispecie della notificazione diretta vi è la possibilità che si raggiunga l’effettiva conoscenza dell’atto, sicché “il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il livello di difesa del destinatario della notifica”.
La mancanza in concreto dell’effettiva conoscenza dell’atto, per causa non imputabile, potrebbe infatti legittimare il destinatario a chiedere una rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 del Codice di procedura civile.
La pronuncia della Corte Costituzionale potrebbe dirimere una questione da anni dibattuta e fonte di contrasti interpretativi, dottrinali e giurisprudenziali.
Pur trattando della sola omissione dell'invio della Comunicazione di avvenuta notifica (CAN), infatti, sembrerebbe offrire valide argomentazioni per legittimare la notifica per compiuta giacenza (ossia in assenza di Comunicazione di avvenuto deposito - CAD, prevista dall'art. 8 della legge n. 890/82).
(Michela Marsura)