L’effettuazione di un’affissione è obbligatoriamente soggetta ad un'apposita richiesta in carta libera (commissione), che va presentata presso l’agenzia o il recapito del concessionario ABACO, oppure tramite email, posta o fax indirizzati al medesimo concessionario. Le commissioni non possono essere accettate telefonicamente in quanto, come previsto dalla normativa, serve una dichiarazione scritta e la prova documentale dell’eseguito versamento del diritto.
Nella commissioni devono essere indicate la quantità dei manifesti per cui si richiede l’affissione, le dimensioni, il periodo di esposizione richiesto ed il messaggio pubblicitario che sarà indicato nei manifesti. Contestualmente, l’interessato deve effettuare il pagamento del diritto dovuto (comprensivo dell’Imposta sulla Pubblicità) e allegare alla commissione l’attestazione di avvenuto pagamento.
Le Pubbliche Affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata dall’Ufficio affissione in un apposito registro cronologico.
La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Ad affissione ultimata, il Concessionario/Ufficio affissione, su preventiva richiesta del committente, fornisce l’elenco delle posizioni utilizzate. Appena ricevuta la commissione, l’Ufficio affissione verifica le disponibilità di spazi affissioni nel periodo richiesto dal committente; la mancanza di spazi disponibili, anche parziale, deve essere comunicata per iscritto al committente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di affissione.
Nel caso in cui ci sia mancanza di spazi affissione, anche parziale, o nel caso in cui il concessionario non riesca ad effettuare l’affissione nell’arco di 10 giorni dalla data richiesta, il committente, a seguito di comunicazione scritta effettuata dal concessionario, può annullare per iscritto la commissione (totale o parziale); il concessionario è tenuto al rimborso totale del diritto versato.
Il committente ha anche facoltà di annullare per iscritto la richiesta di affissione prima che sia stata eseguita. In questo caso, il concessionario è tenuto al rimborso della metà del diritto versato.
Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 507/93, il ritardo nell’esecuzione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche, si considera caso di forza maggiore; qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al committente, per iscritto.