Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune. Per legge, esse variano a seconda della classe di appartenenza del Comune, definita in base al numero di abitanti; possono essere comprensive di aumenti tariffari deliberati dal Comune stesso, entro i limiti stabiliti dalla normativa.
Per calcolare l’imposta è necessario conoscere:
- la superficie tassabile,
determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. Per il calcolo della superficie tassabile, le superfici inferiori ad 1 metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore.
Per la pubblicità ordinaria effettuata in forma luminosa, o illuminata, viene applicata una maggiorazione del 100%. Sono inoltre previsti scaglioni con tariffe maggiorate in base alla superficie tassabile del mezzo pubblicitario (maggiore è la superficie, più alta sarà la tariffa applicata);
- il periodo di esposizione,
sono considerate temporanee le esposizioni pubblicitarie da 1 a 3 mesi, esposizioni permanenti per periodi superiori ai 3 mesi;
- l’ubicazione della pubblicità,
è rilevante ai fini del calcolo dell’imposta solo nel caso in cui il Comune abbia istituito la Categoria speciale, ossia abbia stabilito che per la pubblicità effettuata in alcune zone, considerato il maggiore impatto pubblicitario, è dovuta una maggiorazione sulle tariffe applicate.
Un’ulteriore maggiorazione può essere prevista per pubblicità effettuate in determinati periodi dell’anno, considerati di maggior flusso turistico (aumento stagionale).
Le maggiorazioni d’imposta, a qualsiasi titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni, al contrario, non sono cumulabili.