LG
MD
SM
XS
Hai cercato:

Whistleblowing

È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale - in recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell’Unione - il Decreto Legislativo n. 24/2023.

Tale Decreto persegue l’obiettivo di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità nonché la tutela giuridica delle persone che segnalano (oltre alle condotte che potrebbero integrare la commissione di uno o più reati rilevanti ex D.lgs. 231/01 o costituire una violazione del Modello 231) violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l’integrità della Società di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa.

 

FINALITÀ

Con l’adozione e pubblicazione della presente Procedura, la Società intende anzitutto garantire la piena tutela e la massima riservatezza nei confronti dei Segnalanti.

È inoltre intenzione di ABACO quella di rimuovere qualsivoglia fattore che possa ostacolare o comunque disincentivare il ricorso alla segnalazione di reati o irregolarità, quali i dubbi e le incertezze circa le modalità e i canali da utilizzare, ovvero i timori di qualsiasi genere di ritorsioni o discriminazioni.

Al contempo, la Società, anche per il tramite della presente Procedura, censura il comportamento di chi effettui segnalazioni false, fuorvianti o comunque infondate.

Per tale ragione, lo scopo di questa Procedura è anche quello di fornire ai Segnalanti chiare indicazioni circa l’oggetto, i contenuti e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché quello di mettere in evidenza le forme di tutela nei loro confronti offerte dall’ordinamento nazionale.

 

DESTINATARI DELLA PROCEDURA

È volontà di ABACO rivolgere la presente Procedura al più ampio numero possibile di soggetti che, a vario titolo, vengano a contatto con le attività della Società.

Per tale ragione, la Procedura è rivolta a tutti i membri degli Organi Societari – Amministratore Unico e Collegio Sindacale – nonché a tutti i Dipendenti e soggetti esterni (p.e., consulenti, società di revisione, agenti, distributori) che operano per conto di ABACO.

 

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Come anticipato, ai sensi dell’art. 6, cp. 2-bis, D.lgs. 231/2001 le segnalazioni possono in primo luogo riguardare condotte illecite rilevanti ai sensi del medesimo decreto o comunque violazioni del Modello adottato da ABACO.

Più in generale, ABACO ritiene eventi certamente meritevoli di segnalazione:

  • i fatti che possono integrare reati, illeciti o irregolarità;
  • le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine a ABACO;
  • le azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute e alla sicurezza dei Dipendenti di ABACO nonché di arrecare un danno all’ambiente;
  • le azioni poste in essere in violazione del Codice Etico e delle procedure interne alla Società.

Viceversa, ABACO non ritiene meritevoli di segnalazione:

  • le mere voci o i “sentito dire” (come, per esempio, informazioni poco precise e in relazione a circostanze non direttamente conosciute); ovvero
  • le doglianze di carattere personale del Segnalante o sue rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro.

 

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni, per essere meritevoli di considerazione, devono essere circostanziate nonché fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Per tale ragione, ABACO ritiene meritevoli di considerazione le segnalazioni che contengono i seguenti elementi:

  • le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con l’indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito della Società;
  • una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
  • se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
  • l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
  • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

 

SEGNALAZIONI ANONIME

ABACO prende seriamente in considerazione anche eventuali segnalazioni pervenute in forma anonima. Tuttavia, sebbene sprovviste dell’identità del Segnalante, per essere meritevoli di attenzione le stesse devono comunque contenere gli altri elementi descritti precedentemente.

 

MODALITÀ, CANALI E DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

L’organo di ABACO deputato a ricevere e valutare le segnalazioni è l’Ufficio Segnalazioni.

Le segnalazioni potranno essere effettuate utilizzando uno dei seguenti canali interni alla Società:

  • invio mediante utilizzo del portale raggiungibile al seguente indirizzo:

                                                       https://whistleblowing.abacospa.it/#/

  • inviando all’indirizzo whistleblowing.abacospa@gmail.com la richiesta di appuntamento per un colloquio riservato con l’Ufficio Segnalazioni; Si ricorda che, in nessun modo, tale indirizzo dovrà essere utilizzato per l’invio diretto delle segnalazioni;

    Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate su richiesta della persona segnalante mediante un incontro diretto fissato con il Responsabile dell’Ufficio Segnalazioni che deve fissarlo entro un termine ragionevole non superiore a 10 giorni lavorativi.

Al segnalante è sempre garantito anche un canale di segnalazione esterna gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

 

TUTELA DEL SEGNALANTE

La Società adotta tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza del soggetto Segnalante, in conformità con le previsioni di legge in materia. Inoltre, ABACO censura tutte le eventuali ritorsioni o gli eventuali comportamenti discriminatori in danno al Segnalante.

 

TUTELA DEL SEGNALATO

ABACO adotta poi tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza dell’identità del soggetto Segnalato. Allo stesso modo, la Società censura la violazione, commessa con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare segnalazioni infondate.

In particolare:

  • le segnalazioni non devono contenere accuse che il Segnalante sa essere false e, in generale, non devono essere utilizzate come strumento per risolvere mere questioni personali;
  • ABACO si impegna a tutelare il Segnalante solo rispetto a possibili condotte ritorsive o discriminatorie poste in essere in ragione della segnalazione;
  • rimane impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria e/o effettuata al sol fine di danneggiare il Segnalato nonché di ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di whistleblowing;
  • è prevista la sanzione da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.